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Salernitana vs elezione Balata: i motivi del rigetto del ricorso da parte del TFN

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha pubblicato oggi le motivazioni del respingimento del ricorso della Salernitana che aveva dapprima impugnato la delibera assembleare della Lega B che prevedeva le elezioni del presidente in via telematica (contestando anche la mancanza dei venti giorni di preavviso di convocazione, come da statuto; l’assemblea elettiva fu convocata il 23 dicembre per svolgersi il 7 gennaio) e poi fatto ricorso chiedendo l’annullamento della rielezione di Mauro Balata, affermando la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 39, 49, e 52 della Costituzione. Ora la Salernitana – bocciata preliminarmente anche in appello – analizzerà con calma i documenti e poi deciderà se fare un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

La sezione Disciplinare presieduta da Cesare Mastrocola, riunitasi dieci giorni fa, aveva discusso il ricorso della Salernitana – assistita dall’avvocato Loredana Giani – che riteneva “il carattere di eccezionalità della prevista modalità da remoto non giustificata da alcuna obiettiva esigenza, ma al solo fine di giustificare la modalità prescelta, con ingiustificata compressione del principio democratico garantito dal solo svolgimento in presenza. Sul documento della Federcalcio, inoltre, si legge che la Salernitana ha sostenuto che lo “statuto consentirebbe l’intervento da remoto unicamente a chi ne fosse impedito, non già lo svolgimento dell’assemblea in via elusivamente telematica” oltre al mancato rispetto deltermine dilatorio di venti giorni previsto dall’art. 6.5 dello Statuto per la convocazione dell’assemblea elettiva”. Con ulteriori memorie, il 2 gennaio il sodalizio granata aveva eccepito il conflitto di interessi del presidente Balata, soggetto che aveva convocato l’Assemblea elettiva, per avere regolamentato le modalità dell’iter procedimentale traendone vantaggio” e contestato le tesi difensive della Lega B, difesa dall’avvocato Gabriele Nicolella. L’ente milanese, infatti, aveva messo in campo i richiami normativi emergenziali e, in particolare, il DPCM 3 dicembre 2020, provando l’equipollenza della modalità online di voto a quella “in presenza” con il verbale del Consiglio federale del 3.12.2020 e lo stesso art. 6.5 secondo capoverso dello Statuto, sostenendo “la piena legittimità della scelta della modalità di celebrazione dell’assemblea nel pieno rispetto del principio di democraticità, tenuto conto del termine di venti giorni – previsto dalla intervenuta modifica statutaria – rispettato dall’avviso di convocazione del 15.12.2020, per il quale non è prevista alcuna ratifica né autorizzazione a fini meramente informativi, condiviso dalla maggioranza delle società”. Secondo la Salernitana i richiami normativi della Lega (che aveva certificato la segretezza e l’autenticità del voto tramite la piattaforma SkyVote), conterrebbero solo “forte raccomandazione allo svolgimento a distanza di riunioni private, cosa ben diversa da un’assemblea elettiva, che rappresenta un momento obbligatorio e fondamentale di un’associazione che è chiamata anche a svolgere funzioni di diritto pubblico”, ribadendo “la violazione del principio democratico per la illegittima e non giustificata imposizione di una partecipazione a distanza, comportante invece la lesione del diritto, non rientrante nella disponibilità del Presidente, né dell’Assemblea, alla partecipazione in presenza, in contrapposizione alla mera facoltà di parteciparvi anche da remoto concessa agli aventi diritto”.

I MOTIVI DEL RIGETTO. Il TFN fa notare che la Salernitana non ha notificato ad alcuna parte controinteressata (le altre società cadette, ad esempio) i motivi aggiunti del ricorso dell’8 gennaio con cui chiedeva l’annullamento dell’elezione di Balata, ma solo alla Lega B. Ciò, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può che causare l’inammissibilità del ricorso. Il TFN ha rigettato le motivazioni della Salernitana anche nel merito, evidenziando come lo statuto della Lega B, modificato in assemblea il 22 aprile scorso, avesse equiparato le modalità assembleari in presenza a quelle da remoto senza limitazioni, per ottemperare alle prescrizioni governative e alle norme sul contenimento del contagio da Covid 19. Insomma, nessuna preferenza ma funzione paritetica perchè anche online i principi democratici avrebbero potuto essere manifestati. Addirittura nel verbale su citato del Consiglio Federale, per i giudici del TFN l’eccezionalità e da ritenersi per la modalità in presenza e non l’inverso: al suo interno “è altresì ricordato che ‘il voto è consentito sia in presenza sia da remoto’. Il tenore ed il significato dell’espressione non ne consente un’interpretazione restrittiva”, si legge nel documento Figc.

In sintesi, il Tribunale Federale Nazionale legittima – data l’equipollenza tra modalità online e in presenza – la convocazione dell’assemblea nella modalità prescelta senza che possa configurarsi alcun conflitto d’interessi in capo al Presidente uscente, successivamente ricandidatosi alla medesima carica, in quanto rientrante nelle sue prerogative la convocazione dell’Assemblea. Inoltre, il TFN fa notare che manca l’evidenza che la scelta delle date sia stata determinata da fini non istituzionali, quanto piuttosto dalla necessità di predisporsi nei tempi richiesti alla successiva Assemblea elettiva federale, tenuto conto della situazione emergenziale. In aggiunta dà ragione alla Lega B sul preavviso: “L’assemblea elettiva è stata convocata in modalità da remoto dal Presidente uscente in data 15 dicembre 2020, come da C.U. n. 88/2020, in conformità delle prerogative riconosciutegli dallo Statuto e nel rispetto del termine di venti giorni ivi pure previsto; la delibera dell’Assemblea del 23 dicembre 2020 non costituisce novazione della precedente convocazione. In questa ultima sede non si è proceduto ad alcuna convocazione. Il presidente si è limitato ad illustrare ai convenuti, pur chiedendone l’opinione, unicamente le motivazioni della operata scelta di svolgimento a distanza, “in ragione della situazione epidemiologica, la quale anche in ragione della c.d. variante inglese non pare in via di miglioramento”, nel contempo ribadendo la piena garanzia offerta dalla piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Federazione”. In ultima analisi, il TFN ricorda che il ricorso agli strumenti telematici, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, ha contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane, consentendo il perseguimento dei relativi fini senza alcuna compromissione o lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Anche con riferimento a tali ultimi profili, in definitiva, il ricorso va rigettato”.

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