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UFFICIALE. Udinese-Salernitana, ko e -1 ai granata che presentano ricorso

Mazzata per la Salernitana dal Giudice Sportivo: il dottor Gerardo Mastrandrea ha risposto al ricorso presentato dalla Salernitana in merito alla possibile sconfitta a tavolino per la sfida dello scorso 21 dicembre sul campo dell’Udinese: la risposta è tutt’altro che favorevole, con la conferma del 3-0 per i friulani ed un punto di penalizzazione inflitto alla Salernitana che, dunque, passa da 11 a 10 punti on classifica. La società granata prepara il ricorso.

Udinese-Salernitana non si gioca: la decisione

Nel comunicato pubblicato quest’oggi, il Giudice Sportivo ricostruisce la vicenda, tappa per tappa. Dopo la mancata disputa della partita (la Salernitana fu bloccata dall’Asl in seguito alla scoperta di alcuni casi di Covid all’interno del gruppo squadra) il club granata inviò un preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”. Due giorni dopo, l’avvocato Chiacchio, inoltrò il ricorso “per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa dell’incontro”.

Nelle motivazioni che hanno portato il Giudice Sportivo a respingere l’istanza della Salernitana c’è l’impossibilitò di riconoscere la “causa di forza maggiore” perché “secondo la giurisprudenza ciò può non valere nel caso in cui: il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso” facendo riferimento al caso di Juventus-Napoli dello scorso anno.



Le motivazioni

Il Giudice Sportivo fa anche riferimento ad “alcuni elementi fattuali, che emergono dal carteggio di interlocuzioni via mail tra U.S. Salernitana e ASL di Salerno, veniente dagli allegati al ricorso e dalla successiva integrazione da parte della Lega di A del corredo documentale del fascicolo”. In particolar modo, nelle interlocuzioni via mail del 20 dicembre scorso tra Asl e Salernitana, l’azienda sanitaria avrebbe vietato alla Salernitana – dopo ’emersione di un caso di positività tra i tesserati – di partire in direzione Udine a bordo del volo di linea già programmato e ad imporre, preventivamente, l’effettuazione di un giro supplementare di tamponi per tutti i contatti del caso positivo segnalato alle ore 12.40 del 20 dicembre. Secondo il Giudice Sportivo, queste interlocuzioni “non denotano di certo un atteggiamento massimamente propenso ad effettuare la trasferta, seppur con le dovute garanzie e il rispetto dei Protocolli sanitari federali validati dall’Autorità sanitaria statale”.

Insomma, la Salernitana non avrebbe fatto il massimo per cercare di essere presente a Udine “al punto da far ritenere che il provvedimento interdittivo da parte della ASL, col passare del tempo sempre meno “imprevedibile”, fosse in qual che modo “auspicato” (se non direttamente sollecitato) dalla odierna società reclamante, come può ricavarsi anche dalle mail inviate dalla società sportiva alle strutture sanitarie responsabili nelle ore tardo-serali e notturne sempre del giorno 20 dicembre una volta emersi un secondo caso di positività tra i tesserati e una situazione di sospetto per un componente dello staff tecnico a cui sopravveniva, alle ore 23.20 sempre del 20 dicembre 2021, il provvedimento finale della ASL di Salerno, recante la “sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad aventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti”.


Arcangelo Saggese Tozzi (Asl Salerno)


Nella parte finale del comunicato, il Giudice Sportivo evidenzia: “Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta”.

Il ricorso

La Salernitana non ha intenzione di restare a guardare: il club granata, sulla falsariga della vicenda di Juventus-Napoli dello scorso anno, impugnerà la decisione presentando ricorso alla Corte d’Appello Federale. In caso di ulteriore bocciatura, si passerebbe al Collegio di Garanzia del Coni che lo scorso anno diede ragione al club partenopeo.

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